Cartello dei camion: la Corte Suprema di Cassazione respinge integralmente il ricorso promosso da Iveco
Con sentenza del 28.02.2024 la Corte di Cassazione sez. I respingendo integralmente il ricorso presentato da Iveco S.p.a. contro la sentenza della Corte di appello di Milano si pronuncia sulla prescrizione e sulla vincolatività della decisione della Commissione europea.
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Nell’ambito del contenzioso avente ad oggetto le richieste risarcitorie contro il cartello dei costruttori di autocarri accertato dalla Commissione Europea si registra la nuova sentenza del 28 febbraio 2024 con cui i giudici di Piazza Cavour hanno rigettato il ricorso della casa costruttrice, la quale aveva impugnato la sentenza della Corte di appello di Milano, che aveva rigettato l’eccezione di prescrizione e ritenuto accertato anche ai fini civili l’esistenza del cartello accertato dalla Commissione europea.
In relazione al ricorso avverso il rigetto dell’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento danni, la Suprema Corte, ribadendo che il danno causato dal cartello rientra tra quelli denominati lungolatenti, ha confermato la decisione della Corte di Appello che ha ritenuto non conoscibile dalla generalità degli utenti l’intesa illecita prima della decisione della Commissione.
Sulla prescrizione la sentenza è degna di nota perché ha riconosciuto l’applicazione al caso di specie delle norme previste dall’articolo 10 della direttiva 2014/104/UE, recepita nell’ordinamento italiano tramite l’articolo 8 del decreto legislativo n. 3/2017, conformemente a quanto già deciso dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 22 giugno 2022, nel caso C-267/20, Volvo AB, statuendo il seguente principio di diritto:
«In tema di risarcimento del danno da illecito antitrust, la domanda risarcitoria proposta dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 3 del 2017 per una violazione del diritto della concorrenza che è cessata prima dell’entrata in vigore della dir. 2014/104/UE, recepita da detto decreto legislativo, è assoggettata ratione temporis alla nuova disciplina sempre che il termine di prescrizione applicabile in virtù delle norme previgenti non sia spirato prima della data di scadenza del termine di recepimento della medesima direttiva; nel caso di illecito antitrust consistente in intesa anticoncorrenziale, rileva, dunque, che in base al diritto italiano, il termine di prescrizione della relativa azione comincia a decorrere non dal momento in cui il fatto si verifica nella sua materialità e realtà fenomenica, ma da quando esso si manifesta all’esterno con tutti i connotati che ne determinano l’illiceità».
Gli ermellini hanno espressamente rilevato che la nuova disciplina della prescrizione prevede la sospensione: «La prescrizione rimane sospesa quando l’autorità garante della concorrenza avvia un’indagine o un’istruttoria in relazione alla violazione del diritto della concorrenza cui si riferisce l’azione per il diritto al risarcimento del danno. La sospensione si protrae per un anno dal momento in cui la decisione relativa alla violazione del diritto della concorrenza è divenuta definitiva o dopo che il procedimento si è chiuso in altro modo»
In seconda battuta, Iveco ha opposto la nullità della sentenza della Corte di Appello di Milano, con riguardo al tema dell’efficacia, nei giudizi civili, delle decisioni della Commissione europea, adottate all’esito di un procedimento di settlement.
La Cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi di Iveco sul punto, in quanto la Corte di Appello ha ritenuto accertato il Cartello non in ragione dell’efficacia vincolante della decisione della Commissione europea, ma per a) la mancata contestazione, da parte dell’impresa, degli addebiti formulati dalla Commissione; b) la condotta processuale da detta impresa tenuta nel giudizio di merito, in cui Iveco non aveva parimenti contestato i fatti che integravano l’illecito concorrenziale; c) le risultanze istruttorie del procedimento tenutosi avanti alla Commissione; d) la mancata acquisizione di alcuna prova contraria (che la Corte di appello ha implicitamente ritenuto potesse essere offerta da parte dell’odierna ricorrente). Pertanto, sulla richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE e la questione di costituzionalità proposte da Iveco, la Corte ha osservato che “L’intervento della Corte di giustizia e della Corte costituzionale si rivela dunque, in proposito, privo di rilevanza ai fini del decidere”.
Per tali motivazioni la Corte ha respinto integralmente il ricorso e ha liquidato le spese seguendo il principio della soccombenza, in favore della resistente, difesa dagli Avv.ti Marco Brunoldi e Pietro Ferrario domiciliati presso lo Studio Scoccini & Associati.
Un breve commento alla pronuncia della Cassazione: dal riconoscimento dell’applicazione della nuova disciplina della prescrizione ai diritti risarcitori che non risultassero prescritti alla data del 27 dicembre 2016 ne consegue che il termine quinquennale della prescrizione è rimasto sospeso durante le indagini e il procedimento innanzi alla Commissione, nonché nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione della decisione, ed è ripreso a decorrere solo dopo un anno dal passaggio in giudicato della Decisione.
Sull’efficacia vincolante della Decisione che ha accertato il cartello dei costruttori di autocarri a seguito della procedura di settelment si rileva che questa è stata affermata sia dalla Corte di Giustizia sia da diverse Corti Supremi di altri Stati membri.
Nel caso C-882/19 Sumal SL c/ Mercedes Benz Trucks Espaňa SL la Corte di Giustizia ha espressamente riconosciuto il valore vincolante della Decisione della Commissione del 19 luglio 2016 per il giudice nazionale in merito all’esistenza dell’illecito, che nemmeno la società controllata, seppur non destinataria della Decisione è legittimata a contestare:
“Tuttavia, per quanto riguarda la situazione in cui un’azione di risarcimento danni si basa sulla constatazione, da parte della Commissione, di un’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE in una decisione rivolta alla società madre della società figlia convenuta, quest’ultima non può contestare, dinanzi al giudice nazionale, l’esistenza dell’infrazione così accertata dalla Commissione. Infatti, l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 prevede, segnatamente, che quando le giurisdizioni nazionali si pronunciano su accordi, decisioni o pratiche rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 101 TFUE che sono già oggetto di una decisione della Commissione, non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione” (CGUE, sent. 6.10 2021, Caso C-882/19, Sumal par. 55).
Tra le giurisdizioni europee si segnala la pronuncia della Corte di Cassazione Federale Tedesca che con la sentenza del 23 settembre 2020 nel caso KZR 39/19 ha stabilito: “Il significato e lo scopo della procedura di settlement non si oppongono inoltre all’ipotesi di un effetto vincolante di tutte le constatazioni di fatto che confermano la violazione del cartello”.
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