La violazione della normativa antitrust comunitaria e nazionale è fonte di responsabilità civile per tutte le imprese che abbiano posto in essere un abuso di posizione dominante o che abbiano partecipato ad un’intesa restrittiva della concorrenza. Tutti i soggetti che hanno subìto danni causati da condotte anticoncorrenziali, accertate in sede comunitaria o nazionale, hanno diritto di proporre azione civile volta ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti.
In Italia l’azione di risarcimento del danno antitrust si propone dinnanzi le sezioni specializzate in materia d’impresa istituite presso il tribunale territorialmente competente ed ha termine prescrizionale di 5 anni che decorrono dal giorno in cui la Commissione Europea (o l’Autorità antitrust nazionale) ha reso nota la decisione sul caso oggetto di procedura d’infrazione o dal giorno in cui il danneggiato usando l’ordinaria diligenza ha avuto conoscenza della condotta anticoncorrenziale lesiva dei suoi interessi.
La Commissione Europea ha da anni intrapreso un’intensa attività atta a tutelare i soggetti danneggiati da comportamenti anticoncorrenziali ed a favorire la proposizione di azioni di risarcimento del danno in tutti gli Stati Membri. A tal uopo la stessa Commissione ha presentato una proposta legislativa nel 2013 al fine di rendere effettivo il diritto al pieno risarcimento del danno derivante da violazioni delle norme antitrust, proposta contenuta nella Direttiva 2014/104/UE approvata dal Parlamento Europeo lo scorso Novembre 2014 e che dovrà essere implementata in tutti i Paesi dell’UE entro due anni. Tale direttiva sostiene ulteriormente la tutela delle vittime di illeciti antitrust attraverso la possibilità di proporre azioni di risarcimento del danno in qualsiasi Stato Membro, garantendo una maggiore disclosure dei documenti utili ai danneggiati nel procedimento dinnanzi al giudice civile ed un regime probatorio più favorevole.
La quantificazione del danno dipende dalle caratteristiche del caso concreto. In alcune decisioni è la stessa Commissione che indica elementi utili per la determinazione, mentre in altre situazioni di difficile valutazione è possibile comunque procedere in via equitativa. Si tratta, ad ogni modo, di somme ingenti data l’importanza dei casi oggetto di procedura d’infrazione e delle imprese coinvolte.
La decisione finale della Commissione Europea o dell’Autorità nazionale è idonea a fungere da prova dell’avvenuto illecito antitrust nel giudizio civile. Anche alla luce di quanto affermato dalla Cassazione, l’attore potrà quindi avvalersi della presunzione che si sia verificato un danno ingiusto arrecato ai consumatori, mentre rimarrà suo onere la quantificazione dello stesso. Da ciò discende una concreta possibilità di addivenire ad una conclusione positiva dell’azione instaurata davanti al giudice ordinario, possibilità ad oggi accresciuta in virtù dell’approvazione definitiva della Direttiva di cui sopra.
Lo Studio si occupa dell’assistenza specializzata dei soggetti interessati e legittimati a proporre azioni di risarcimento del danno antitrust, sia in sede giudiziale, sia stragiudiziale, scegliendo, in base alle circostanze, la giurisdizione più favorevole.