Cartello dei camion: Per l’Avvocato Generale la prescrizione inizia a decorrere dalla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale UE
Secondo l’Avvocato Generale il termine di prescrizione è iniziato a decorrere dal 4 aprile 2017, in Italia quindi è ancora possibile chiedere il risarcimento del danno anche alla luce del precedente del Tribunale di Napoli che ha condannato Iveco a corrispondere un risarcimento pari al 15% del prezzo di acquisto del camion
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La giurisprudenza relativa alle richieste risarcitorie dei danni causati dal cartello dei camion, che da pochi mesi annovera anche la prima sentenza italiana che ha riconosciuto ad un acquirente di un camion un risarcimento di € 11.550,00 pari al 15% del prezzo di acquisto, si arricchisce dell’importante contributo dell’Avvocato Generale Rantos. Gli Avvocati Generali presso la Corte di Giustizia UE hanno il compito di proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale sono stati designati. Sebbene non vincolante per i giudici, l’opinione degli Avvocati Generali è senz’altro influente e, nel 80% dei casi, essa risulta essere concordante con la sentenza della corte.
Nel rinvio pregiudiziale C-267/20 Volvo & Daf c. RM alla Corte di Giustizia, cui Corte di Appello spagnola di Leon in una controversia relativa ai danni causati dal cartello dei camion ha chiesto chiarimenti sull’applicazione temporale della Direttiva sul risarcimento del danno antitrust e sul momento iniziale della decorrenza della prescrizione, l’Avvocato Generale Rantos ha presentato le sue conclusioni il 28 ottobre 2021.
L’Avvocato Generale ha osservato che le norme nazionali che recepiscono la direttiva con riguardo alla durata del termine di prescrizione e alla presunzione di danno in caso di cartelli non si applicano retroattivamente a illeciti commessi prima della loro entrata in vigore, come nel caso del cartello dei camion, perché norme di natura sostanziale, mentre si applicano le norme sulla valutazione equitativa del danno in quanto di carattere processuale. Tuttavia, secondo l’Avvocato Generale l’irretroattività delle norme sostanziali della direttiva non impedisce di applicare le presunzioni sull’esistenza del danno che i giudici nazionali già applicavano prima della direttiva, come nel caso della giurisprudenza italiana, inoltre la natura vincolante dell’accertamento dell’illecito facilita l’esame del nesso causale tra illecito e danno. Su tali questioni, invero, non vi era grande incertezza, anche alla luce della precedente pronuncia della Corte di Giustizia (Caso C-637/17 – Cogeco) e le conclusioni dell’Avvocato Generale erano facilmente prevedibili.
Un contributo importante alla certezza del diritto e alla semplificazione dei processi l’Avv. Generale lo fornisce in merito all’individuazione del dies a quo della prescrizione, questione che in punto di diritto è regolata da principi chiari, ma in concreto è foriera di difficoltà applicative e soluzioni contrastanti anche da parte dei giudici italiani, che, a sommesso avviso di chi scrive, avrebbero dovuto rivolgersi loro stessi alla Corte di Giustizia in particolar modo sul decorso della prescrizione prima della cessazione della violazione.
Nel giudizio che interessa gli acquirenti di camion l’Avvocato Generale dissente dall’argomentazione dei costruttori di autocarri che innanzi alla Corte di Giustizia (di fronte ai giudici italiani hanno posizioni più estreme) sostengono che il dies a quo inizi a decorrere dalla data del 19 luglio 2016, quando fu pubblicato il comunicato stampa della decisione di accertamento del cartello, in quanto a suo avviso il comunicato stampa non conteneva le informazioni necessarie per permettere alle vittime dell’illecito di comprendere se il cartello avesse avuto effetti sull’acquisto del loro camion. Secondo l’Avvocato Generale solo con la pubblicazione del riassunto della decisione avvenuto il 6 aprile 2017 tali informazioni furono disponibili ai soggetti danneggiati dal cartello. L’Avvocato Generale conclude che l’art. 101 del trattato e il principio di effettività impongono alle norme nazionali che il termine di prescrizione inizi a decorrere solo con la pubblicazione della sintesi della decisione della commissione europea sul Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.
Il riferimento ad un elemento oggettivo, quale la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, suggerito dall’Avvocato Generale Rantos permette, come egli stesso osserva, di stabilire in maniera chiara, precisa e trasparente il momento in cui inizia a decorrere la prescrizione a beneficio tanto delle imprese responsabili della violazione del diritto della concorrenza che delle parti danneggiate. Al contrario la valutazione delle qualità soggettive del titolare del diritto per individuare il dies a quo deve tener conto di troppi elementi (e.g. tipologia dell’illecito, consumatore o professionista, settore di attività, nonché dimensioni e qualità personali del professionista ), che rendono estremamente difficile prevedere l’esito del giudizio.
La certezza del diritto è garantita solo se le norme sono semplici da applicare e riducono il margine di discrezionalità da parte di chi le deve far osservare. In questo senso l’opinione dell’Avv. Generale Rantos esprime un principio che dovrebbe essere applicato al di là delle caratteristiche del caso specifico.
Alla luce di tale autorevole precedente lo Studio Legale Scoccini si mette nuovamente a disposizione di tutte le imprese che ritengono di essere state danneggiate dal cartello degli autocarri per assisterle nelle azioni legali necessarie per ottenere il risarcimento dei danni.Vi invitiamo a contattarci via email a info@scoccinistudio.it o telefornarci.