Cartello dei camion: per le Corti superiori inglesi negare il contenuto della Decisione costituisce abuso del processo.

Cartello dei camion: per le Corti superiori inglesi negare il contenuto della Decisione costituisce abuso del processo.

La Court of Appeal e il Competition Appeal Tribunal inglesi hanno posto un freno alle strategie difensive delle case costruttrici ribadendo la vincolatività della Decisione della Commissione Europea del 2016 in tutte le sue parti, anche se adottata all’esito di una procedura di settlement. Qualsiasi negazione sul contenuto di quest’ultima costituisce abuso del processo.
UK law

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L’11 novembre 2020 è stata pubblicata l’attesa decisione della Court of Appeal inglese che ha confermato integralmente quanto statuito nella sentenza del Competition Appeal Tribunal (CAT) del 4 marzo 2020 relativa al c.d. truck cartel.
Nel ripercorre le argomentazioni affrontate dal CAT, la sentenza della Corte d’Appello si sofferma sulle due questioni di fondamentale rilievo emerse nel giudizio precedente: in primo luogo, l’individuazione delle parti della Decisione della Commissione Europea che sono vincolanti per le case costruttrici e, in secondo luogo, la tematica dell’abuso del processo derivante alle contestazioni di queste ultime delle statuizioni contenute nella Decisione.
Dinanzi ad una strategia difensiva delle cartelliste che non solo nega la vincolatività della Decisione del 2016 ma che contesta che si sia trattato di un cartello e che mette in dubbio la sua estensione spazio-temporale, nonché il suo ambito merceologico, i giudici inglesi hanno dovuto far fronte ad un atteggiamento processuale delle case costruttrici che complica strumentalmente i giudizi, con il rischio per i giudici civili di giungere a decisioni che travisino il contenuto della Decisione della Commissione Europea.
Per far fronte a questa problematica, il CAT, partendo dal disposto dell’art. 16 del Regolamento 1/2003, aveva posto l’accento sulla vincolatività della Decisione non solo nel dispositivo, ovvero la parte in cui la Commissione enuncia la propria decisione, bensì anche nei considerando essenziali, ossia quei passaggi della Decisione suscettibili di impugnazione.
Nello specifico, nel caso del cartello dei camion, secondo i giudici del CAT i considerando da ritenersi essenziali e quindi vincolanti erano, in primo luogo, quelli in cui si afferma che le cartelliste coordinavano i prezzi di listino lordi e i futuri aumenti di prezzo; in secondo luogo il fatto che l’infrazione fosse stata commessa intenzionalmente; infine tutte le informazioni relative all’estensione, alla durata e alla gravità del cartello.
Pertanto, il Competition Appeal Tribunal, prima, e la Corte d’Appello nel giudizio di impugnazione, hanno ribadito il fondamentale principio, derivante dal diritto dell’Unione Europea, secondo cui i Tribunali nazionali non possono in alcun modo prendere una decisione in contrasto con le conclusioni contenute nei considerando della Commissione.
Non solo, la novità più interessante consiste nel fatto che la Corte d’Appello inglese abbia voluto evidenziare che la Decisione della Commissione è vincolante non solo nel dispositivo e nei considerando essenziali, bensì in tutti i fatti e le valutazioni in essa contenute, giacché quest’ultima è stata adottata nell’ambito di una procedura di settlement, procedura in cui le cartelliste hanno dovuto ammettere in maniera chiara inequivocabile la propria responsabilità al fine di ottenere il beneficio della riduzione dell’ammenda.
Pertanto, la successiva negazione di quanto ammesso in sede di settlement, non essendo altro che un comportamento ostruzionistico e dilatorio che fa da ostacolo alla corretta amministrazione della giustizia, costituisce abuso del processo.
In particolare, i giudici della Corte d’Appello, si sono soffermati sulla natura peculiare del procedimento di settlement, affermando che la sua vincolatività non comporta in alcun modo una lesione al diritto di difesa delle case costruttrici.
Al momento dell’adesione alla procedura, le cartelliste, affiancate da team di avvocati esperti in materia, erano consapevoli di tutte le conseguenze che da questa sarebbero derivate, a tal punto che, entrambe le corti inglesi, escludono che le ammissioni rese siano state fatte in maniera tanto superficiale ed errata da giustificare una ritrattazione innanzi ai giudici civili.
Difatti, le parti che aderiscono ad una procedura di settlement sono obbligate riconoscere in maniera inequivocabile la propria responsabilità, che non può essere successivamente contestata innanzi ai Tribunali civili, in quanto le pronunce di questi ultimi non possono in alcun modo discostarsi da quanto statuito dalla Commissione nella sua Decisione.
Le conseguenti azioni follow on con cui i privati chiedono il risarcimento dei danni causati dal cartello sono, secondo la Corte d’Appello, una naturale quanto prevedibile conseguenza che le cartelliste hanno consapevolmente accettato nel momento in cui hanno deciso di aderire alla procedura di settlement.
In conclusione, secondo le Corti inglesi, al fine di contrastare la strategia difensiva di negazione del contenuto della Decisione adottato dalle cartelliste, i giudici civili possono e devono applicare nell’ambito delle singole azioni follow on i principi nazionali sull’abuso del processo, giacché è inammissibile che le case costruttrici contestino quanto ammesso innanzi alla Commissione Europea, negando non solo la loro responsabilità, che ormai è stata inequivocabilmente accertata, ma anche il contenuto della Decisione in tutte le sue parti.

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