Cartello autocarri: Le imprese assistite dallo studio Scoccini vincono in Cassazione che dichiara inammissibile il ricorso di Iveco riguardo alla prescrizione del diritto al risarcimento danni antitrust
Con ordinanza n. racc. gen. 19729/2025 la Corte di Cassazione chiarisce il momento di decorrenza della prescrizione nei danni antitrust
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Nel contenzioso relativo alle azioni risarcitorie promosse contro il cartello dei costruttori di autocarri, accertato dalla Commissione Europea, si segnala l’ordinanza del 16 luglio 2025 con cui la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della casa costruttrice Iveco. L’azienda aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Milano che, nel confermare la sentenza parziale del Tribunale, aveva respinto l’eccezione di prescrizione e riconosciuto la piena rilevanza dell’accertamento del cartello compiuto dalla Commissione europea.
La convenuta Iveco aveva eccepito la prescrizione quinquennale dell’azione, sostenendo che il termine dovesse decorrere già dall’avvio delle indagini europee, e non dalla pubblicazione della decisione finale.
Il Tribunale di Milano, con sentenza non definitiva, aveva respinto l’eccezione di prescrizione, ritenendo che solo con la decisione della Commissione gli acquirenti avessero avuto conoscenza adeguata e giuridicamente rilevante dell’illecito e del danno subito. Il giudizio sta proseguendo innanzi al Tribunale per il risarcimento del danno. A breve è attesa la sentenza sul merito.
La Corte d’Appello di Milano, nel 2023, con sentenza n. 2874 confermava tale impostazione.
la Corte di Cassazione con ordinanza del 16 luglio 2025 ha dichiarato inammissibile il ricorso di Iveco, confermando in pieno il principio affermato dalla Corte d’Appello:
«Il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria per illecito anticoncorrenziale inizia a decorrere solo dal momento in cui la parte lesa sia stata adeguatamente informata, o possa ragionevolmente presumersi tale, dell’esistenza del danno e della sua ingiustizia.»
La Suprema Corte ha richiamato, a fondamento della decisione, i precedenti Cass. n. 1923/2025 e Cass. n. 5232/2024, nonché la sentenza della Corte di Giustizia UE (C-267/20, 22 giugno 2022), ribadendo che non è sufficiente la percezione di un generico aumento di prezzo, ma è necessario che l’impresa danneggiata sia in grado di collegare l’aumento al comportamento illecito e di identificarne l’autore.
Per tali motivazioni la Corte ha respinto integralmente il ricorso e ha liquidato le spese seguendo il principio della soccombenza in favore delle imprese difese dallo studio Scoccini & associati.
Lo Studio Scoccini prosegue il proprio impegno nel contenzioso antitrust, offrendo ai propri clienti strategie legali integrate e fondate su analisi economiche e sulla giurisprudenza più recente. Tali diritti, tuttavia, prendono forma ed efficacia all’interno del sistema processuale civilistico, i cui presupposti sono costituiti dalle norme del codice di procedura civile e del codice civile: ambiti che rappresentano da sempre il cuore e la tradizione professionale del nostro Studio.
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