La Corte d’Appello di Milano conferma il risarcimento dei danni causati dal cartello dell’ acciaio precompresso alle imprese assistite dallo studio legale Scoccini
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 19 marzo 2025, ha respinto gli appelli delle società convenute, confermando integralmente la decisione di primo grado.
La Corte ha valorizzato tre aspetti di particolare rilievo: il tasso WACC, l’umbrella effect e il cosiddetto lingering effect.
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Sintesi della vicenda
Con la sentenza n. 3914/2023, il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di impresa – aveva riconosciuto la responsabilità civile di varie società siderurgiche per la partecipazione al cartello paneuropeo dell’acciaio per cemento armato precompresso, attivo tra il 1984 e il 2002 accertato dalla Commissione Europea (Decisione COMP/38.344/2010) e al cartello italiano attivo tra il 1984 al 1995, accertato dal Tribunale stesso.
Il giudice di primo grado aveva quindi condannato queste ultime al risarcimento complessivo di oltre 3,4 milioni di euro in favore delle società, difese dagli avvocati dello studio Scoccini, per il danno subito a causa dell’intesa restrittiva della concorrenza
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La decisione della Corte d’Appello (19 marzo 2025)
La Corte d’Appello di Milano ha confermato integralmente la sentenza di primo grado, a favore delle imprese difese dall’avv. Giovanni Scoccini, respingendo l’appello di controparte.
In particolare, la Corte ha ritenuto:
•provata l’esistenza del “Cartello italiano” sin dal 1984, accertato in via "stand alone" dal Tribunale, strettamente collegato al successivo cartello paneuropeo;
•legittimo l’accertamento del danno basato sulla consulenza tecnica d’ufficio, che ha applicato il metodo difference in differences per stimare il sovrapprezzo;
•corretto l’uso del tasso WACC per la capitalizzazione del danno, in quanto misura il costo-opportunità del capitale di impresa;
•non dimostrato il “passing-on”, ossia la traslazione del sovrapprezzo sui clienti finali, la cui prova resta a carico dell’impresa convenuta;
•infondata la contestazione sull’“umbrella effect”, emerso che i prezzi di mercato furono influenzati anche per le imprese non aderenti al cartello;
La decisione valorizza il principio del pieno risarcimento del danno antitrust (Direttiva UE 2014/104).
Uno dei punti più interessanti della decisione riguarda l’uso del WACC (Weighted Average Cost of Capital) per la capitalizzazione del danno.
La Corte ha confermato la correttezza di tale scelta, osservando che il WACC rappresenta il costo-opportunità del capitale investito da un’impresa e, pertanto, la misura più realistica del rendimento che il danneggiato avrebbe potuto conseguire se non avesse subito l’effetto distorsivo del cartello.
In altre parole, poiché le somme corrispondenti al sovrapprezzo indebitamente pagato sono state “sottratte” alla normale attività imprenditoriale, esse devono essere rivalutate con un criterio coerente con la logica del mercato, non con un mero tasso legale o di interesse bancario.
Il riconoscimento espresso del tasso WACC come criterio di capitalizzazione del danno antitrust da parte della Corte d’Appello di Milano rappresenta una novità nel panorama giurisprudenziale italiano. La Corte d’Appello riconosce che il danno subito da un’impresa vittima di un cartello non è un mero danno patrimoniale statico, ma rappresenta una perdita di capacità di investimento e di redditività, che deve essere misurata in termini di rendimento medio ponderato del capitale aziendale.
Il WACC, infatti, riflette il costo opportunità del capitale, tenendo conto sia del capitale proprio, sia di quello di debito, ed è dunque la misura più fedele del mancato ritorno economico che l’impresa avrebbe potuto ottenere in un mercato libero e competitivo.
Altro tema rilevante affrontato dalla Corte è quello dell’umbrella effect (o effetto ombrello).
Secondo le imprese convenute, non sarebbe stato possibile attribuire loro la responsabilità per l’aumento dei prezzi applicati anche da produttori non aderenti al cartello, i quali avrebbero liberamente deciso di adeguarsi ai prezzi più alti del mercato.
Con questa pronuncia, la Corte milanese conferma l’applicazione di un criterio di attualizzazione dei debiti di valore diverso dal tasso legale, dando concreta attuazione ai principi dettati dalla Suprema Corte di Cassazione che, fino ad oggi, erano rimasti inattuati nella prassi giudiziaria.
La Corte, in linea con la giurisprudenza europea (Corte di Giustizia, Kone AG, C-557/12), ha respinto tale tesi, chiarendo che il cartello ha alterato le dinamiche concorrenziali complessive del mercato, creando un “ombrello” di prezzo sotto il quale anche gli operatori estranei all’intesa hanno finito per riallineare i propri listini.
Ne deriva che la responsabilità delle imprese partecipanti al cartello si estende anche ai danni indiretti subiti dai clienti che hanno acquistato da fornitori non cartellisti, qualora vi sia un nesso economico e causale tra l’intesa e l’aumento generalizzato dei prezzi.
Infine, la Corte ha confermato la legittimità di considerare anche il cosiddetto lingering effect, ossia l’effetto di perdurante alterazione del mercato successivo alla cessazione formale del cartello.
Secondo la CTU, e come riconosciuto dalla giurisprudenza antitrust europea, la distorsione prodotta da un’intesa illecita non si esaurisce con la sua scoperta o interruzione, ma tende a prolungarsi nel tempo, poiché le imprese e i clienti mantengono comportamenti e aspettative di prezzo già consolidati.
Pertanto, il periodo di danno risarcibile può estendersi anche agli anni successivi allo scioglimento dell’accordo, purché la persistenza sia comprovata da dati economici coerenti.
La Corte ha ritenuto corretto il calcolo del danno operato dal CTU anche per la fase “post-cartello”, valorizzando l’approccio empirico adottato.
Il Tribunale di Milano e poi la Corte d’Appello hanno fatto corretta applicazione del principio di risarcibilità di tutti i danni che sono conseguenza del comportamento concorrenziale, non limitandosi a recepire quanto accertato dall’Autorità Antitrust, ma indagando in maniera autonoma condotte e aspetti che non erano stati oggetto della decisione della Commissione europea.
La sentenza della Corte di Appello è stata impugnata in Cassazione.