Anche la Corte Suprema tedesca si è espressa sul Cartello dei camion: dettate linee guida per la valutazione del danno causato dalle case produttrici.
Con la pronuncia del 23 settembre 2020, la prima sul caso del Cartello dei camion, la Corte Federale di Giustizia tedesca ha stabilito non solo che il coordinamento dei prezzi di listino era in grado di determinare un aumento dei prezzi ma anche che il cartello ha caratteristiche tali da giustificare una presunzione di fatto sulla esistenza del danno.
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In una situazione di grande incertezza generata da pronunce delle corti inferiori tedesche spesso discordanti tra loro, l’intervento della Corte, datato 23 settembre 2020, è stato di notevole rilievo, avendo questa fatto chiarezza sul cartello e stabilendo le linee guida sulla valutazione del danno cui dovrà attenersi il giudice del rinvio e i giudici che si occuperanno delle domande risarcitorie delle vittime del cartello nei prossimi casi.
Nell’ambito del giudizio di impugnazione della sentenza della Corte d’Appello di Stoccarda del 4 aprile 2019, la Corte di Giustizia Federale tedesca, seppur annullando con rinvio la pronuncia impugnata, ne ha condiviso il ragionamento e le argomentazioni, facendo chiarezza sui fatti oggetto della Decisione della Commissione Europea del 2016.
La sentenza pone fine ai tentativi di travisare i fatti e la Decisione della Commissione Europea del 2016, ribadendone la sua vincolatività tanto nel dispositivo quanto nei considerando con riguardo sia agli elementi essenziali che a quelli costitutivi dell’illecito, non potendo essere messa in discussione la partecipazione delle case costruttrici al cartello e la loro responsabilità anche se la decisione è stata adottata nell’ambito di una procedura di settlement.
Innanzitutto, la Corte di Giustizia Federale ha affermato che si è trattato di un cartello, riferendosi ad esso come tale, nonostante le case produttrici nei loro scritti difensivi spesso lo avessero negato. Non solo, la Corte ha anche specificato che oggetto del cartello è stato il coordinamento sui prezzi di listino e non il mero scambio di informazioni, come sostenuto in sede di appello.
Ciò che rende questa pronuncia di considerevole interesse è il fatto che la Corte, nel valutare il danno conseguente al cartello, abbia dettato delle linee guida per i giudici nazionali, invitandoli a considerare le constatazioni vincolanti della Decisione, in particolare quella secondo cui i prezzi di listino sono determinanti ai fini della determinazione del prezzo finale. Di conseguenza, ai fini della valutazione del danno, se i listini e gli aumenti dei prezzo di listino sono stati coordinati da un cartello con un’elevata copertura del mercato per un lungo periodo di tempo, deve tenersi conto del principio empirico secondo cui i prezzi raggiunti nell’ambito del cartello sono in media più elevati di quelli che sarebbero stati raggiunti in assenza dell’accordo restrittivo, anche se, come in questo caso, il coordinamento non aveva avuto ad oggetto i prezzi finali bensì quelli di listino.
Un altro aspetto interessante riguarda il fatto che, nel precisare il contenuto della Decisione della Commissione Europea, la Corte evidenzia chiaramente che gli unici veicoli ad essere stati esclusi dal cartello sono solamente i veicoli militari.
Infine, la Corte di Giustizia Federale ha confermato il rigetto dell’eccezione di trasferimento del sovraprezzo sui clienti degli acquirenti di autocarri, la c.d. passing on, sollevata dalle società cartelliste per negare il danno. L’eccezione è stata respinta per mancato assolvimento dell’onere della prova. Invero, i giudici tedeschi, hanno respinto la richiesta di esibizione fatta dalle case produttrici, in quanto queste prima di poter chiedere prove all’attore, avrebbero dovuto presentare prove plausibili dell’avvenuto trasferimento dell’aumento di prezzo connesso al cartello, in particolare fornendo informazioni sulla formazione dei prezzi sul mercato a valle sugli effetti del cartello in tale mercato.
L’annullamento con rinvio della sentenza della Corte d’Appello di Stoccarda, che aveva riconosciuto all’attore, una società che aveva acquistato undici camion da una delle cartelliste, la spettanza del diritto al risarcimento del danno è dovuto da un vizio di motivazione.
La Corte di Giustizia, pur condividendo il ragionamento dei giudici d’appello in punto di diritto, ha ritenuto che fosse errato basare la decisione su una presunzione c.d. prima facie, in base alla quale, una volta accertata l’esistenza del cartello si ritiene automaticamente che si sia verificato il danno.
Ed è proprio sulla questione dello standard probatorio applicabile che la Corte ha colto l’occasione per enunciare un importante principio di diritto: le caratteristiche del cartello dei costruttori giustificano non tanto una presunzione prima facie quanto piuttosto una presunzione c.d. di fatto del danno, in virtù della quale, ai fini dell’accertamento del danno si deve ricorrere ad una valutazione complessiva delle caratteristiche del cartello, prendendo, ad esempio, quali indicatori la sua durata e la copertura sul mercato.
Infine la Corte ha specificato che, se la Corte d’Appello dovesse nuovamente giungere alla conclusione che l’attrice abbia subito un danno, ciò non sarebbe contestabile con l’eccezione di passing on, giacché, le cartelliste, su cui gravava l’onere di provare che il danno si sia trasferito a valle, non sono state in grado di provare la plausibilità dell’eccezione di passing-on,.