La responsabilità del vettore nel caricamento della merce

La responsabilità del vettore nel caricamento della merce

Come precisa la Suprema Corte l’attività di controllo dell’effettivo caricamento della merce spetta al vettore allorquando la merce è nella sua disponibilità, in quanto integra una di quelle obbligazioni accessorie allo svolgimento del rapporto contrattuale necessarie al raggiungimento dello scopo prefissato dalle parti.
Vettore

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Nel caso in esame, con la sentenza n. 6483 del 14 marzo 2017, la Corte di Cassazione si è trovata ad analizzare il caso in cui il mittente di una spedizione conveniva in giudizio sia lo spedizioniere che il vettore stradale al fine di poter ottenere il risarcimento per i danni subiti dalla perdita del carico a causa di uno “scambio di container”.
La merce, che consisteva in strumenti musicali da trasportare da Rimini al Porto di Ravenna, veniva erroneamente caricata all’interno di un container diverso da quello indicato nella lettera di vettura, che fu spedito in Algeria, invece che in Giappone, dove doveva essere consegnata.
Nei primi due gradi di giudizio i giudici si sono sostanzialmente ripetuti nel rilevare la colpa grave del vettore che, nell’aver materialmente caricato la merce, non aveva controllato la corrispondenza fra il container indicato nella lettera di vettura e quello in cui effettivamente è stato poi inserito.
La Cassazione ha ritenuto la predetta attività di controllo - da attuarsi comunque a valle della fase materiale di caricamento e, quindi, allorquando la merce era ormai nella disponibilità del vettore - non era affatto estranea all’esecuzione del trasporto da parte del vettore stesso, bensì integrava, nella specie, proprio una di quelle obbligazioni accessorie allo svolgimento di tale rapporto contrattuale, necessarie al raggiungimento del fine pratico prefissosi dalle parti. Tale mancato controllo era indice di colpa grave del vettore che, quindi, non poteva avvalersi della limitazione della responsabilità prevista dalla Legge n. 450 del 1985.
Anche alla luce dei principi di buona fede e correttezza, ne deriva la responsabilità del vettore che era l’unico soggetto ad avere contezza, in base alla lettera di vettura, dei dati identificativi necessari ad individuare il container esatto per il trasporto.

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