La Corte d’Appello di Roma accoglie le argomentazioni dell’Avv. Scoccini in tema di usucapione

La Corte d’Appello di Roma accoglie le argomentazioni dell’Avv. Scoccini in tema di usucapione

Con la sentenza n. 2910/2019, in accoglimento della domanda degli attori rappresentati dall’Avv. Enrico Scoccini, i Giudici della Corte di Appello di Roma hanno definitivamente accertato l’avvenuto acquisto, iure succesionis, in favore degli appellanti, di un lotto di terreno , già usucapito dal loro dante causa.
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La Corte ha ritenuto l’appello principale fondato. Gli appellanti hanno fornito la prova del possesso continuativo del bene per oltre vent’anni (richiesto dall’art. 1158 c.c.) da parte del dante causa, di cui essi sono i successori. I Giudici della Corte, infatti, hanno ritenuto gli atti di trasferimento del diritto, che Roma Capitale ha prodotto in giudizio, non idonei ad inficiare il possesso continuativo del de cuius. La Corte si è uniformata al principio di diritto secondo il quale “le cause di interruzione civile del possesso sono esclusivamente quelle previste dall’art. 1165 del codice civile in tema di prescrizione” (C.Cass. n. 6029/2019). A tal riguardo la mera vendita di un immobile, senza che l’acquirente prenda l’effettivo possesso, non rientra tra le cause di interruzione tassativamente previste, non essendo idonea ad interrompere il possesso continuativo del bene da parte di chi lo ha in possesso uti dominus. La Corte ha ritenuto inoltre giuridicamente irrilevante il fatto che successivamente alla avvenuta usucapione, il terreno avesse avuto un destinazione pubblicistica da parte del Comune di Roma, disattendendo la tesi del Comune convenuto, secondo cui tale destinazione era, impeditiva alla usucapione stessa, in quanto la procedura si era svolta nei confronti di un soggetto non più proprietario.

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