Il TAR Lazio afferma per la prima volta che sono legittimate ad avere un rappresentante in seno al CNEL soltanto le Confederazioni sindacali che hanno diretta adesione da parte delle associazioni confederate e non le confederazioni di secondo livello

Il TAR Lazio afferma per la prima volta che sono legittimate ad avere un rappresentante in seno al CNEL soltanto le Confederazioni sindacali che hanno diretta adesione da parte delle associazioni confederate e non le confederazioni di secondo livello

Il tribunale amministrativo del Lazio ha rigettato il ricorso presentato da una confederazione sindacale di secondo livello avverso il decreto di nomina dei membri del CNEL, accogliendo le argomentazioni dell’Avv. Scoccini, difensore di una Confederazione sindacale, riguardo all’interpretazione dei requisiti richiesti dalla L. 836/1986 e alla necessaria presenza del requisito della diretta adesione delle associazioni confederate.
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La recente decisione del dicembre 2019 pronunciata dal TAR Lazio assume un’importanza particolare quanto al diritto ivi affermato.
Infatti, il principio di diritto accolto per la prima volta dal TAR, suffragando la prospettazione dell’Avv. Enrico Scoccini, palesa come l’interpretazione della L. 836/1986, in tema di legittimazione ad avere rappresentanti in seno al CNEL, non posso portare ad una soluzione diversa dal ritenere legittimate soltanto quelle Confederazioni sindacali in cui gli associati aderiscono direttamente alla stessa, e non già tramite altre organizzazioni sindacali di primo livello. Vale a dire che la specifica normativa riconosce legittimazione soltanto a quelle organizzazioni sindacali effettivamente espressione degli interessi del settore di riferimento. In conseguenza, rimangono escluse, per carenza dei requisiti strutturali e funzionali richiesti dalla citata legge, le c.d. Confederazioni di secondo livello; ossia quelle realtà confederali costituite da autonome organizzazioni, prive di associati propri, di organizzazione di strutture di servizi, con organi non eletti e non funzionanti. In sintesi, non è riconosciuta rappresentanza in seno al CNEL a quelle pseudo-confederazioni costituite ad hoc per garantirsi un fittizio alto livello di rappresentatività, senza tuttavia avere alcun reale potere rappresentativo né degli interessi delle associazioni che la compongono, né tanto meno dei singoli soggetti che aderiscono a queste ultime.
Il provvedimento in commento è stato emesso all’esito di un giudizio sorto in seguito al ricorso proposto da una confederazione sindacale che asseriva la sua ampia rappresentatività sia in termini di associati che di strutture territoriali sulla base degli associati e delle strutture delle tre organizzazioni che l’avevano costituita. Il giudice amministrativo non ha ritenuto che tale configurazione della confederazione rispondesse al modello di confederazione richiesto dalla L. 836/86 per ottenere una rappresentanza nel CNEL. Nella memoria difensiva della Confederazione assista dallo studio Scoccini si è evidenziato come lo statuto della confederazione ricorrente non contenesse norme finalizzate al coordinamento dell’azione delle singole organizzazioni associate, che avevano invece piena autonomia politica e organizzativa, né gli associati partecipavano alla formazione della volontà della Confederazione mediante un sistema elettivo di deleghe dal basso verso l’alto. In virtù di quanto qui osservato, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha rigettato il ricorso e confermato la piena legittimità delle nomine precedentemente avvenute.

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