Fotovoltaico: EPC contractor risponde per il ritardo nell’allaccio e per la certificazioni dei pannelli

Fotovoltaico: EPC contractor risponde per il ritardo nell’allaccio e per la certificazioni dei pannelli

Il Tribunale di Varese ha statuito in tema di contratti di fornitura di impianti fotovoltaici stabilendo la responsabilità del fornitore per non aver previsto i tempi dell’allaccio e per la mancanza della certificazione dei pannelli
Diritto dell’Energia

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Il Tribunale ha affermato che il contratto “chiavi in mano” anche denominato EPC – Engineering, Procurement, Construction prevede che l’impianto sia allacciato alla rete Enel e deve consentire al committente di ottenere gli incentivi previsti dalle norme in vigore, non potendo il fornitore limitarsi alla realizzazione dell’impianto, disinteressandosi dell’allaccio alla rete elettrica. Il tribunale ha inoltre affermato che il fornitore dell’impianto, in quanto professionista qualificato, deve essere in grado di valutare se l’infrastruttura elettrica già esistente presso il committente sia idonea all’allaccio dell’impianto fotovoltaico, in relazione alla produzione di elettricità dell’impianto stesso, con il conseguente obblighi di informazione veritiera al committente. Laddove omette l’informazione ovvero assicura erroneamente l’idoneità dell’infrastruttura all’immissione in rete, è inadempiente e risponde dei danni, ciò a prescindere dell’obbligo del committente di realizzare a sua cura e spese l’infrastruttura per l’allaccio alla rete elettrica. La sentenza affronta anche un ulteriore profilo degli obblighi gravanti sul fornitore: questi deve fornire tutta la documentazione necessaria per ottenere gli incentivi GSE, in particolare le certificazioni dei pannelli fotovoltaici. Il diniego del GSE agli incentivi per mancata produzione delle certificazioni, è un fatto imputabile al fornitore dell’impianto che ne risponde in termini di inadempimento. Nell’eventualità che il produttore o distributore di tali pannelli fallisca e quindi non sia possibile ottenere le previste certificazioni, il fornitore dell’impianto risponde in termini di risarcimento danni nei confronti del committente della mancata percezione degli incentivi. Il Tribunale, ha accolto la domanda riconvenzionale del convenuto fornitore, che chiedeva il saldo prezzo dell’impianto realizzato.

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