Cartello dei camion: La Corte di Appello di Milano rigetta l’impugnazione di Iveco. Il diritto al risarcimento non è prescritto e la Decisione della Commissione è vincolante

Cartello dei camion: La Corte di Appello di Milano rigetta l’impugnazione di Iveco. Il diritto al risarcimento non è prescritto e la Decisione della Commissione è vincolante

I giudici di secondo grado confermano la sentenza con la quale il Tribunale di Milano aveva rigettato l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento sollevata dalla cartellista e dichiarato la vincolatività per il giudice nazionale della decisione con la quale la Commissione ha accertato l’infrazione della normativa antitrust.
appello milano

Con recente decisione del gennaio 2020, la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado ritendo infondate le eccezioni preliminari proposte da Iveco nell’ambito di un giudizio risarcitorio avviato da un’impresa danneggiata dal cartello degli autocarri. La difesa della costruttrice, infatti, aveva richiesto di dichiararsi la prescrizione del diritto risarcitorio dell’impresa attrice oltre che la non vincolatività della Decisione della Commissione europea nei giudizi civili nazionali in quanto emessa al termine di un procedimento di settlement.
Seguendo l’iter argomentativo fatto proprio dalla Corte, in merito alla prescrizione quest’ultima specifica che, sebbene il dies a quo per il decorso del termine prescrizionale quinquennale operante per l’esercizio del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito ha inizio, ex art. 2947 c.c., dal “giorno in cui il fatto si è verificato”, tale previsione va letto in combinato disposto con la disciplina generale prevista in materia di prescrizione dall’art. 2935 c.c. In particolare, quest’ultima norma prevede che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. Tale momento viene concretamente individuato dalla giurisprudenza nel tempo in cui il danneggiante ha percezione oggettiva del danno e non, come sostenuto da Iveco, in quello di cessazione della condotta illecita. Nel caso di specie, trattandosi di condotta anticoncorrenziale che per sua natura resta segreta e nascosta all’esterno, questa non era percepibile dai soggetti danneggiati se non a partire dalla Decisione della Commissione. In conseguenza di ciò, era onere della Iveco provare che la controparte danneggiata era a conoscenza dell’illecito. Onere non assolto nel caso in esame. Specifica inoltre la Corte che, come da pacifica giurisprudenza di legittimità in materia di danno derivante da violazione della normativa antitrust, la percezione degli effetti della condotta anticoncorrenziale non è sufficiente al danneggiato per esercitare in giudizio il diritto al risarcimento, necessitandosi che egli sia adeguatamente informato che la sofferenza economica patita sia conseguenza dell’illecito anticoncorrenziale. L’applicazione di questi principi di diritto al caso di specie e, più in generale, a tutte le azioni risarcitorie della stessa specie, ha condotto i giudici di Appello di Milano a rigettare l’eccezione di Iveco.
Il collegio di secondo grado ha inoltre confermato che la Decisione della Commissione ha efficacia vincolante in relazione all’esistenza dell’illecito per i giudici nazionali che devono pronunciarsi sulle richieste risarcitorie anche se la decisione dell’organo comunitario sia stata emessa all’esito di un procedimento di settlement. Precisa la Corte che l’essersi addivenuti ad un sanzione in seguito al procedimento amministrativo citato non pregiudica il diritto di difesa della cartellista anche alla luce dell’art. 6 CEDU e non inficia l’applicazione del generale principio previsto dall’art. 16 del Reg. CE 1/2003, per il quale i giudici nazionali che si pronuncino su questioni inerenti la violazione della normativa antitrust sulle quali sia già intervenuta una decisione dalla Commissione non possono discostarsi da quanto questa ha statuito.

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