La responsabilità giuridica del crollo del Ponte Morandi

La responsabilità giuridica del crollo del Ponte Morandi

Analizziamo le responsabilità giuridiche del crollo del Ponte Morandi alla luce della convenzione tra la società Autostrade S.p.A. e lo Stato Italiano sugli obblighi e responsabilità del concessionario
Ponte Genova

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A tutti è ormai noto il tragico evento accaduto lo scorso 14 agosto del crollo del ponte c.d. “Morandi” che ha causato la morte di ben 43 persone che purtroppo lo stavano percorrendo nel momento del suo cedimento. Sin da subito la politica e l’opinione pubblica hanno tentato di capire ed analizzare di chi fosse la responsabilità di tale tragico avvenimento, essendo questo tratto di strada gestito in concessione dalla Società Autostrade per l’Italia S.p.A..
Per capire la responsabilità giuridica posta alla base di tale evento, bisogna porre in via preliminare uno sguardo al rapporto giuridico posto in essere tra lo Stato Italiano, per mezzo della società A.N.A.S. S.p.A., e la Società Autostrade S.p.A. (ASPI).
L’ASPI, in forza di una convenzione sottoscritta il 4 agosto 1997 gestisce in qualità di concessionario circa il 50 % della rete autostradale italiana, impegnandosi, a fronte dell’incasso dei pedaggi autostradali, ad esercitare “le attività ed i compiti necessari per l’esercizio delle autostrade...nonché, ai sensi dell’art. 14 della legge 12 agosto 1982 n. 531, la progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento, richiesti da esigenze relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento del livello di servizio ed, altresì…di quelli inerenti l’adeguamento della viabilità di adduzione ai trafori o valichi di confine o della viabilità a servizio delle grandi aree metropolitane”.
Ai sensi dell’art. 3 della convenzione sono stabiliti espressamente gli obblighi posti in capo al concessionario che deve provvedere a propria cura e spese, all’esercizio delle autostrade nonché ai collegamenti, agli allacciamenti e alle altre opere connesse alle autostrade affidate, per tutta la durata della concessione. Nello specifico, al punto b) si prescrive come il concessionario debba provvedere “al mantenimento della funzionalità delle infrastrutture concesse attraverso la manutenzione e la riparazione tempestiva delle stesse”. Inoltre, nei punti g) ed h) è indicato come sia onere del concessionario presentare al concedente il programma dei lavori di ordinaria manutenzione, nonché i progetti di manutenzione straordinaria.
In tema di oneri di manutenzione posti in capo ad Autostrade, nell’Allegato E della convenzione si specifica, inoltre, quale sia la finalità principale della manutenzione stessa. Infatti, a pag. 7 dell’Allegato E si prescrive come tale finalità “consiste nel garantire uno stato di conservazione della rete con gli obiettivi di qualità del servizio e di sicurezza per l’utenza. Con queste finalità tutte le strutture da mantenere sono monitorate attraverso un sistema di indicatori correlati allo stato di conservazione delle stesse; tali indicatori sono elaborati grazie ad una costante attività di sorveglianza e monitoraggio volta ad identificare gli eventuali difetti presenti, la loro ubicazione, estensione, gravità ed evolvibilità”.
Dalla lettura della convenzione, emerge chiaramente come sia posto in capo ad ASPI un onere stringente in tema di manutenzione della rete autostradale, che si pone con un accento ben più evidente se si considera l’attività richiesta per la conservazione di un’opera imponente come è il caso del Ponte “Morandi”.
In tema di responsabilità, non da ultimo va considerato anche il disposto dell’art. 2051 c.c. che prevede la responsabilità del danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, salvo che si provi il caso fortuito.
Nel caso di ASPI, come suesposto, è previsto un vero e proprio obbligo di manutenzione, gestione, controllo ecc. posto in capo alla società concessionaria. La stessa, pertanto, non potrà evitare una propria responsabilità se non provi che il pregiudizio provocato sia derivante da un caso fortuito che esuli, quindi, da un suo inadempimento.
Nel caso in esame, l’evento riguarda la caduta di un ponte per un evidente cedimento strutturale. Da molti anni ed in più occasioni era stata posta l’attenzione verso una struttura che mostrava palesi segni di cedimento (denunciati dallo stesso Ing. Morandi), che però nel corso degli anni sono stati superficialmente ignorati. A seguito del tragico evento, si è osservato anche un goffo tentativo di voler attribuire il cedimento del ponte al peso eccessivo di un camion che stava percorrendo quel tratto di strada nella mattinata del 14 agosto scorso. Senza volersi soffermare ulteriormente su tali improbabili tentativi di giustificazione, in ogni caso non esimenti di responsabilità giuridica, risulta palese come la responsabilità giuridica del disastro sia derivante da una violazione delle norme civili in tema di custodia nonché degli obblighi posti dalla convenzione in capo ad Autostrade per l’Italia S.p.A..

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