La responsabilità dei concessionari autostradali per carenze nell’assistenza in situazioni di crisi

La responsabilità dei concessionari autostradali per carenze nell’assistenza in situazioni di crisi

il concessionario autostradale è tenuto a gestire gli eventi eccezionali e imprevedibili nel rispetto delle primarie esigenze degli utenti ponendo in essere comportamenti idonei a rimuovere le situazioni di criticità in un tempo congruo e azioni volte tempestivamente ad attenuare ogni disagio di maggiore rilevanza
Autostrada

Condividi su

Nella gestione delle criticità alla circolazione stradale, accanto al coinvolgimento di Autorità di Pubblica Sicurezza, il concessionario autostradale è tenuto a gestire gli eventi eccezionali e imprevedibili nel rispetto delle primarie esigenze degli utenti. In particolare, nel rapporto fra consumatori ed il concessionario autostradale che si instaura per la fruizione di un’infrastruttura di trasporto, è ragionevole aspettarsi, sulla base di un normale standard di diligenza professionale, sia comportamenti idonei a rimuovere le situazioni di criticità in un tempo congruo, sia l’adozione di una serie di azioni volte tempestivamente ad attenuare ogni disagio di maggiore rilevanza. Nelle situazioni di criticità i consumatori devono essere adeguatamente informati al fine di essere messi in condizione di effettuare una scelta economica consapevole circa l’utilizzo dell’infrastruttura e, nel caso in cui siano ormai coinvolti in una situazione di criticità, essere adeguatamente informati sull’entità della situazione, delle iniziative assunte e dei tempi attesi per la soluzione, nonché delle misure che il professionista sta assumendo al fine di attenuare l’entità dei loro disagi.
La violazione di tali doveri costituisce una pratica commerciale scorretta ai sensi dell’art. 20, comma 2, del codice del consumo, come ha avuto modo di affermare l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel suo provvedimento del 19 luglio 2011, con cui ha sanzionato la società Autostrade per l’Italia S.p.a. per i disservizi sofferti dai suoi utenti nell’area fiorentina dell’A1 in occasione degli eventi nevosi del 17 e 18 dicembre 2010. I comportamenti tenuti da Autostrade per l’Italia che secondo l’Autorità costituirono una pratica commerciale scorretta furono: la non tempestività e l’incompletezza delle informazioni fornite all’utenza, l’inadeguato monitoraggio della situazione meteorologica, il ritardo nella chiamata degli automezzi di pulitura del sedime autostradale, il ritardo e l’insufficiente attivazione delle misure di assistenza agli automobilisti bloccati per ore, la mancata e tempestiva apertura dei varchi e la mancata chiusura delle rampe di accesso.
A tal riguardo, si ricorda che la disciplina delle pratiche commerciali scorrette prevista del codice del consuma si applica anche a tutela delle microimprese, ovvero quelle entità che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato, oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
Il concessionario autostradale è, inoltre, responsabile ai sensi degli artt. artt. 2051 e 2043 del codice civile. L’art. 2051 c.c., infatti, dispone che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Perché possa, in concreto, configurarsi tale responsabilità, è sufficiente che si dimostri il verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene, salvo la prova del caso fortuito, incombente sul custode.
Ove non possa applicarsi la disciplina della responsabilità di cui al precedente art. 2051 c.c., per l’impossibilità in concreto dell’effettiva custodia del bene, l’ente proprietario risponde dei danni subiti dall’utente, secondo quanto disposto dalla regola generale dell’art. 2043 c.c.. Tale norma dispone, infatti che “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. In questo caso, graverà sul danneggiato l’onere della prova, mentre spetterà al gestore provare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l’utente si sia trovato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la suddetta anomalia.
Sul punto, si è più volte pronunciata la Suprema Corte che in svariate sentenze ha espressamente condannato il concessionario autostradale proprio per la responsabilità derivante dalle norme citate, tra le più recenti Cass. civ. Sez. III, 26/05/2016, n. 10893, che afferma: “Ai proprietari, o concessionari, delle autostrade, in considerazione della possibilità di svolgere un’adeguata attività di vigilanza, che sia in grado di impedire l’insorgere di cause di pericolo per gli utenti è applicabile l’art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze dell’autostrada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere” (cfr. anche Cass. n. 999/2014; Cass. n. 2562/2012).

Le Competenze dello Studio


Contenzioso AGEA
Azioni Antitrust



Seguici nella nostra pagina Facebook. Premi MI PIACE e non perderai più nessuna notizia.

Facebook

Precedente

Subscribe to our mailing list

* indicates required