Il conducente del mezzo che circola con il cronotachigrafo manomesso o alterato è soggetto alla sola sanzione amministrativa.

Il conducente del mezzo che circola con il cronotachigrafo manomesso o alterato è soggetto alla sola sanzione amministrativa.

Con la sentenza del 9 aprile 2019 n. 18221, la Suprema Corte ha chiarito che il conducente che abbia manomesso o alterato il cronotachigrafo è soggetto alla sanzione pecuniaria (da Euro 1.736 a 642.9), con sospensione della patente (da 15 giorno a 3 mesi), e non anche alla pena detentiva fino a 5 anni, prevista dal codice penale. La sanzione penale si applica solo al datore di lavoro che abbia manomesso o ordinato di manomettere l’apparecchio.
cronotachigrafo

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L’intervento operato dalla Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n.18221 del 2019 ha confermato l’affermarsi del recente indirizzo giurisprudenziale in tema di utilizzo irregolare del cronotachigrafo da parte del conducente del mezzo. Superando la precedente interpretazione, gli Ermellini hanno ritenuto che qualora il conducente di un mezzo operi una manomissione o alterazione dell’apparecchio rientrante tra le cautele stabilite ex lege contro gli infortuni sul lavoro, egli sarà passibile di sola sanzione amministrativa, in conformità al disposto dell’art. 179 del C.d.s. La non applicabilità della più grave sanzione penale ex art 437 c.p., come si legge in motivazione, è dovuta alla sussistenza di un rapporto di specialità tra le due norme, dato che la fattispecie delittuosa racchiude all’interno della propria aria di applicazione non soltanto un novero di soggetti attivi maggiore, ricomprendente tutti coloro in capo ai quali incombe l’obbligo di prevenire infortuni sul lavoro (tramite impianti apparecchi o segnali), ma, soprattutto, contempla un ambito di condotte tipiche assai più ampio. Al contrario, la norma disposta dal Codice della strada, dal punto di vista soggettivo si rivolge esclusivamente al conducente del mezzo, mentre, per quanto attiene alle condotte sanzionate, prevede solo la messa in circolazione di un veicolo con cronotachigrafo mancante o manomesso. Specifica infine la Corte, che l’applicazione della sanzione amministrativa è giustificata in quanto la fattispecie ex art 437 c.p., imponendo l’adozione di strumenti preventivi del rischio di infortuni sul lavoro, è finalizzata a regolamentare l’attività d’impresa. Con la conseguenza che troverà applicazione qualora l’irregolare/mancato utilizzo dello strumento sia l’effetto di una condotta posta in essere direttamente dal datore di lavoro o, in ogni caso, da questo comandata o imposta, e non nella diversa ipotesi in cui l’alterazione dell’apparecchio sia stata eseguita dal conducente del veicolo per ragioni che esulano dall’esercizio d’impresa (nel caso di specie si trattava di esigenze familiari).

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