Il Tribunale di Messina si esprime sulla prescrizione e sulla legittimazione ad agire del contribuente in materia di crediti previdenziali

Il Tribunale di Messina si esprime sulla prescrizione e sulla legittimazione ad agire del contribuente in materia di crediti previdenziali

Il Tribunale di Messina conferma l’applicazione del termine prescrizionale breve per i crediti previdenziali e riconosce la legittimità ad agire del contribuente che intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella.
inps

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Con la recente pronuncia del febbraio 2020, il Tribunale di Messina si è espresso in termini inequivoci su due temi fondamentali per la materia inerente i crediti previdenziali. In primo luogo, in accoglimento della tesi prospettata dall’Avv. Enrico Scoccini e supportate da recente giurisprudenza di legittimità, il Giudice siciliano ha riconosciuto piena legittimità ad agire al contribuente che agisca per l’accertamento dell’estinzione dei propri debiti previdenziali, deducendo la mancata o invalida notifica della cartella o, come nel caso oggetto della pronuncia in commento, intenda far valere eventi estintivi del credito intervenuti successivamente alla notifica della cartella che si intende impugnare. Nello specifico, il ricorrente chiedeva dichiararsi la prescrizione del diritto dell’ente impositore di recuperare le somme oggetto delle cartelle impugnate, poiché affette da nullità o perché prescritte. E proprio la questione della prescrizione del credito previdenziale rappresenta il secondo tema di interesse oggetto della pronuncia in esame. Nella specie, l’organo giudicante ha confermato quanto correttamente prospettato dalla difesa legale della ricorrente, affermando che i contributi e i premi assicurativi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro si prescrivono nel termine breve di cinque anni a partire dal gennaio 1996. Per cui, tutti i crediti vantati dall’ente impositore che trovino titolo in atti o fatti successivi a tale data e, comunque, non anteriori all’entrata in vigore della normativa vigente (17 agosto 1995), non si prescrivono al decorso del termini ordinario decennale ma di quello breve di cinque anni. Specifica inoltre il Tribunale che la mancata impugnazione della cartella entro il termine stabilito dalla legge ha come effetto sostanziale quello di rendere irretrattabile il credito, ma non anche la conversione del termine prescrizionale da breve in ordinario, posto che la cartella non impugnata non può essere in ogni caso assimilata ad un titolo giudiziale. Ciò premesso, l’eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica della cartella, seppur questa non è stata oggetto di specifica impugnazione nei termini previsti ex lege, è comunque ammissibile nell’ambito di una opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.
Svolte queste fondamentali considerazioni di diritto ed accertato che tra la notifica delle cartelle e la notifica dei successivi atti capace di interrompere la prescrizione è trascorso un periodo di tempo superiore ai 5 anni, il Tribunale di Messina, in accoglimento del ricorso proposto dall’Avv. Enrico Scoccini nell’interesse del proprio cliente, ha dichiarato prescritto il credito dell’ente impositore nascente da tali titoli.

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