Il “colpo di sonno”: è esclusa la responsabilità a titolo di colpa del vettore solo se dimostra di aver adottato tutte le misure per evitarlo.

Il “colpo di sonno”: è esclusa la responsabilità a titolo di colpa del vettore solo se dimostra di aver adottato tutte le misure per evitarlo.

La recente giurisprudenza di merito del Tribunale Civile di Milano (sentenza, 27 giugno 2019, n.6368) conferma come il “colpo di sonno che colpisce il vettore integra il caso fortuito solo nell’ipotesi in cui il conducente del mezzo fornisca la prova che si è trattato di un evento imprevedibile e inevitabile, ovvero che lo stesso abbia posto in essere tutte le misure idonee a evitare l’evento.”
Colpo di sonno

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Con la pronuncia n. 6368 del giugno 2019, il Tribunale di Milano ha riconosciuto la responsabilità del vettore per la perdita parziale della merce trasportata dovuta ad un sinistro causato da un “colpo di sonno” del conducente, in quanto evento che non integrante il caso fortuito. Nello specifico, il vettore trasportava merce per conto di un soggetto/mittente in esecuzione di un contratto di trasporto. Questo particolare contratto trilaterale (mittente – vettore – destinatario), disciplinato negli artt. 1678 e ss. del codice civile, prevede il sorgere in capo al vettore di una responsabilità ex recepto, che pone a suo carico una presunzione di responsabilità in caso di perdita o avaria delle cose trasportate, vincibile solo provando la derivazione del danno da un evento estraneo al vettore stesso, riconducibile alle ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore, in ossequio all’art. 1693, comma 1 c.c. Caso fortuito si avrà, dunque, qualora si versi nell’ipotesi di un evento imprevedibile o al quale il vettore sia nell’impossibilità di opporsi, la cui dimostrazione è rimessa all’onere probatorio del medesimo conducente. Va evidenziato come, per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di Cassazione, questi caratteri che permettono l’applicazione dell’esimente non si rinvengono in via automatica nel c.d. “colpo di sonno”. Quest’ultima ipotesi, infatti, consegue ad una situazione psico-fisica di stanchezza e scarsa lucidità del soggetto che gli imporrebbe di desistere dalla guida o, comunque, di valutare scrupolosamente il sussistere delle condizioni minime di attenzione e concentrazione. Qualora il vettore scelga di proseguire comunque il viaggio, anche se in tarda notte, su asfalto bagnato e dopo una giornata di lavoro (come nel caso di specie), generalmente in una fase propedeutica al sonno, inevitabilmente si assume la responsabilità a titolo di colpa, sotto il profilo della negligenza e imperizia, dell’evento dannoso che dovesse verificarsi. Ferma restando la possibilità di provare di aver posto in essere tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare l’evento dannoso.

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