Governo Italiano approva il decreto di recepimento della direttiva sulle azioni per il risarcimento dei danni derivanti da condotte anticoncorrenziali

Governo Italiano approva il decreto di recepimento della direttiva sulle azioni per il risarcimento dei danni derivanti da condotte anticoncorrenziali

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Il 14 gennaio 2017 il Governo Italiano ha approvato il decreto legislativo di recepimento della direttiva n. 2014/104/UE relativa alle azioni di risarcimento dei danni derivanti da condotte anticoncorrenziali.
Il decreto introduce alcune novità nella legislazione vigente. Di seguito si offrono alcuni spunti di riflessione sulle principali innovazioni.
A) Accesso alle prove ed ai documenti contenuti nel fascicolo di un’Autorità Garante della Concorrenza.
In considerazione delle difficoltà incontrate dagli attori nel provare i danni derivanti da una condotta anticoncorrenziale, il decreto offre al Giudice la possibilità di ordinare al convenuto o ad una terza parte l’esibizione delle prove che rientrino nella loro disponibilità.
Al fine di ottenere tale provvedimento, le parti dovranno dimostrare che i fatti e le prove cui è richiesto l’accesso siano “sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda di risarcimento del danno o della difesa”. La norma non riproduce esattamente il testo della direttiva che prevede che la richiesta di esibizione debba essere motivata con fatti e prove ragionevolmente disponibili all’attore in modo da sostenere la plausibilità della domanda. Il testo originario della direttiva si lascia preferire per coerenza. La richiesta potrebbe riguardare anche una categoria di prove, individuata mediante il riferimento alle caratteristiche comuni dei suoi elementi costitutivi.
Infine, è possibile al Giudice ordinare l’esibizione delle prove contenute nel fascicolo di un’Autorità Garante della Concorrenza.
Tale ultima disposizione era già stata anticipata dalla Corte di Cassazione la quale, in un procedimento riguardante una c.d. azione “stand alone” aveva garantito all’attore un ampio diritto di accesso ai documenti rilevanti (sentenza n. 11564/2015).
B) Valore della decisione delle Autorità Garanti della Concorrenza e regime della prescrizione.
Il decreto stabilisce che una decisione di un’Autorità Garante della Concorrenza, ove divenuta definitiva o comunque non più soggetta ad impugnazioni, costituisce, nei confronti dell’autore della condotta anticoncorrenziale, una prova della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale.
Ancora, la norma dispone che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno comincia a decorrere solamente dalla cessazione della condotta illecita e rimanga sospeso fino ad anno dal momento in cui la decisione dell’Autorità diviene definitiva.
C) Corti competenti a conoscere le domande di risarcimento.
Infine, il decreto stabilisce che siano solo tre i Tribunali competenti a conoscere delle azioni di risarcimento dei danni conseguenti a condotte anticoncorrenziali (ed in particolare, all’interno degli stessi, le sezioni specializzate in materia di impresa): Milano, Roma e Napoli.
Questa innovazione è particolarmente significativa ove si consideri che potrebbe portare alla formazione di Corti altamente specializzate con una competenza specifica nel settore del private antitrust enforcement.

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