Cartello dei camion: la Corte d’Appello di Stoccarda rigetta le difese delle case costruttrici. I prezzi di listino concordati dal cartello influenzavano i prezzi finali pagati dagli autotrasportatori

Cartello dei camion: la Corte d’Appello di Stoccarda rigetta le difese delle case costruttrici. I prezzi di listino concordati dal cartello influenzavano i prezzi finali pagati dagli autotrasportatori

Con la recente sentenza del 4/4/2019, la Corte di Appello di Stoccarda ha ritenuto infondato l’appello presentato da Daimler, in particolare l’argomentazione della casa costruttrice secondo cui i prezzi finali non dipendono dai prezzi di listino è stata ritenuta non convincente sia in diritto che in fatto. La rilevanza dei prezzi di listino nella formazione dei prezzi finali è stata accertata dalla Commissione e costituisce un elemento costitutivo dell’illecito, che secondo il giudice tedesco ha probabilmente causato un danno agli acquirenti di autocarri, poiché aveva come scopo aumentare i profitti delle imprese partecipanti al cartello.
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Nell’ambito dei vari procedimenti di risarcimento danno azionati in seguito alla Decisione del 2016 della Commissione Europea con la quale si è accertata l’esistenza del c.d. "trucks cartel", la sentenza emessa dal Tribunale di Stoccarda, in data 4/4/2019, assume un ruolo di rilievo per la chiarezza e pragmaticità con la quale risolve l’annosa questione della sussistenza o meno del nesso di causalità tra i prezzi di listino alterati dall’intesa illecita e il danno subito dai soggetti acquirenti degli autocarri; oltre che per la coerenza con la quale tratta le ulteriori questioni connesse. Dal punto di vista delle condotte, i giudici tedeschi hanno rilevato come le imprese costruttrici di autocarri hanno scambiato informazioni sui prezzi correnti e i prezzi lordi, unitamente ad altri dati ottenuti da ricerche di mercato, con la conseguenza di garantirsi informazioni sensibili non disponibili al pubblico, oltre ad avere la concreta possibilità di calcolare i prezzi approssimativi netti applicati dai concorrenti. Lo scopo di questo scambio di informazioni era quello di alterare la concorrenza del mercato dei trucks e di gonfiare i prezzi di vendita degli stessi. Ma, soprattutto, questa pronuncia assume importanza perché evidenza in termini espliciti come lo scambio di informazioni relative ai listini prezzi tra le cartelliste e la loro concordata fissazione abbia inevitabilmente influito sui prezzi netti applicati agli autotrasportatori. In particolare, contrariamente a quanto asserito dalle cartelliste, la sentenza è stata chiara nello statuire che se i prezzi di listino rappresentano il prezzo di partenza per la determinazione del prezzo netto finale (circostanza accertata dalla Decisione e rientrante nell’effetto vincolante della stessa), la presenza di naturali fattori intermedi (come ad es. l’applicazione di sconti o la contrattazione personale tra l’acquirente e la concessionaria venditrice oppure ancora la personalizzazione del prodotto acquistato) non è sufficiente a rompere il nesso di causalità con il danno cagionato all’acquirente dell’autocarro che, inevitabilmente, ha sostenuto un costo maggiore in conseguenza dell’illecito concordato innalzamento dei prezzi. Si presenta, dunque, un’ipotesi co-causalità e non un caso di interruzione del nesso causale. Dal punto di vista fattuale viene in rilievo come lo scambio di informazioni era sufficientemente dettagliato da consentire di trarre conclusioni concrete sui prezzi netti applicabili; elemento facilitato ancor di più dall’introduzione dei configuratori elettronici, in quanto strumenti capaci di indicare i prezzi lordi per tutti i modelli e per tutte le opzioni. Esplicita il Tribunale di Stoccarda come tutti questi elementi, già oggetto dell’accertamento effettuato dalla Commissione, sono coperti dall’effetto vincolante della stessa Decisione.
Passaggio di particolare rilievo ed interesse attiene, inoltre, all’operatività del meccanismo presuntivo, in virtù del quale si ritiene coperto da una presunzione effettiva il danno cagionato dalla condotta anticoncorrenziale. Precisano i giudici tedeschi che, anche se è incontestato che questa presunzione opera per quei casi di cartello aventi ad oggetto la diretta fissazione dei prezzi, essa trova applicazione anche per l’accordo illecito di nostro interesse, il quale, seppur limitatosi allo scambio di informazioni, è comunque idoneo al raggiungimento di quegli scopi che per esperienza economica vengono perseguiti dalle che realizzano un cartello. Scopi riassumibili nella possibilità di realizzazione un profitto maggiore rispetto a quello ottenibile in un normale contesto concorrenziale. In virtù di ciò, è allo stesso modo probabile che questo comportamento posto in essere in violazione delle norme antitrust cagioni un danno ai clienti delle stesse cartelliste, facilmente individuabili, nel caso di specie, nelle ditte di autotrasporto.
La rilevanza della pronuncia tedesca si palesa anche in merito al rigetto di una classica difesa portata in giudizio dalle imprese cartelliste, vale a dire la c.d. “passing on” defense, con la quale si deduce che il soggetto danneggiato non abbia diritto al risarcimento in forza del trasferimento a valle del danno. La ratio a fondamento di tale difesa si fonda sulla presunzione che nel momento in cui l’acquirente acquista un bene (in questo caso un veicolo) ad un prezzo maggiore, questo trasferisca il sovrapprezzo pagato ai propri clienti aumentando i costi dei propri servizi o cedendo ad un prezzo maggiorato lo stesso bene per il quale si richiede il risarcimento. Su questa eccezione il Tribunale tedesco afferma che nonostante questa possibilità esiste, essa non modifica il verificarsi del danno, potendo rilevare solo in sede di calcolo del risarcimento.

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