Cancellazione dall’Albo dell’Autotrasporto: la perdita automatica del requisito di onorabilità al vaglio della Corte Costituzionale

Cancellazione dall’Albo dell’Autotrasporto: la perdita automatica del requisito di onorabilità al vaglio della Corte Costituzionale

Il Consiglio di Stato con ordinanza del 13 luglio 2017 ha rinviato alla Corte Costituzionale affinché giudichi la costituzionalità dell’automatismo normativo della perdita del requisito di onorabilità previsto in caso di applicazione di qualsiasi sanzione penale grave. La sentenza della Corte Costituzionale è attesa per ottobre 2018
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Il caso che ha dato origine al rinvio alla Corte Costituzionale riguarda la perdita del requisito di onorabilità e quindi la revoca dell’iscrizione e la cancellazione dall’Albo degli autotrasportatori conto terzi a causa di quattro decreti penali di condanna non opposti, per omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali da parte del titolare dell’impresa individuale. Il Consiglio di Stato si è espresso a seguito dell’impugnazione da parte dell’imprenditore della sentenza del Tribunale Amministrativo dell’Emilia Romagna che aveva respinto il suo ricorso,

Il Consiglio di Stato ha osservato che in presenza di un univoco dettato legislativo, non può ragionevolmente dubitarsi che, sotto un profilo strettamente formale, l’Amministrazione abbia operato correttamente, in quanto in base al combinato disposto dell’art. 4 e 5 del D. Lgs. n. 395 del 2000 la sussistenza del requisito di onorabilità cessa, di diritto, come conseguenza del verificarsi dei presupposti previsti dall’art. 5.

Tale combinato disposto, ha evidenziato il Collegio, determina un automatismo normativo tra la perdita del requisito di onorabilità in applicazione di ogni sanzione penale grave, comunque comminata, escludendo in radice qualsiasi possibilità di valutazione da parte dell’amministrazione circa la tipologia di infrazione compiuta o l’entità della sanzione subita o qualsiasi altro elemento rilevante (elemento psicologico del reato, successiva estinzione della pena, depenalizzazione del reato, etc.). In tale ipotesi, dunque, il giudizio sugli interessi, pubblici e privati, in gioco e sul bilanciamento degli stessi è già stato fatto, una volta e per tutte, astrattamente dal legislatore che ha imposto un’attività rigidamente vincolata all’Amministrazione in punto di verifica della permanenza del suddetto requisito di onorabilità.

Sennonché, ad avviso del Consiglio di Stato, tale automatismo non sembra conforme alla previsione dell’articolo 3 della Costituzione, in tema di ragionevolezza e proporzionalità.

Invero, occorre ricordare che, come ha statuito la Corte Costituzionale in altri settori dell’ordinamento, gli automatismi disposti dal legislatore devono rispecchiare un ragionevole bilanciamento tra tutti gli interessi e i diritti di rilievo costituzionale coinvolti e devono conseguentemente essere censurate quelle disposizioni legislative che incidano in modo sproporzionato e irragionevole sui diritti fondamentali.

Nel caso di specie, ha proseguito il Consiglio di Stato, la libertà di iniziativa economica privata, protetta dalla Costituzione e richiamata anche dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), può essere agevolmente configurata quale diritto fondamentale del cittadino, anche nella prospettiva dinamica di strumento per la concreta manifestazione della propria personalità, da un lato, e di crescita e sviluppo sociale ed economico della società, dall’altro. Tale diritto resterebbe definitivamente e inesorabilmente compromesso, sotto il profilo della perdita irrevocabile del requisito della onorabilità, dalla sussistenza di una qualsiasi sanzione penale anche minima.

Ciò rileva anche sotto il profilo della proporzionalità, dal momento che, proprio quell’effetto interamente automatico della misura/sanzione amministrativa di revoca dell’iscrizione o cancellazione dall’albo, priva di qualsiasi possibile graduazione automatica, finisce con il ricollegare una conseguenza irreversibile ad una misura che, in quanto penale e dunque punitiva, è necessariamente temporanea o addirittura ha natura pecuniaria.

Le ultime novità normative in materia previdenziale con il quale è stata disposta la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria,dimostrano che anche per il legislatore sussiste una graduazione tra sanzioni diverse (penali e ammnistrative) a seconda del tipo e dell’entità dell’illecito, frutto di un giudizio astratto che cerca un equilibrato bilanciamento tra valori opposti che, nel caso esaminato dal Consiglio di Stato, risulta del tutto assente, posto che qualsiasi sanzione in materia previdenziale, di qualsiasi natura ed entità, comporta automaticamente il ritiro dell’autorizzazione.

Tale automatismo potrebbe determinare, in via di fatto, una parimenti inammissibile violazione dell’articolo 24 della Costituzione, che predica il diritto di difesa e di agire in giudizio del cittadino per la tutela di un proprio diritto o interesse, e dell’articolo 113 (in tema di sindacato sugli atti della pubblica amministrazione).

Pertantoil Consiglio di Stato ha ritenuto di sollevare dinanzi alla Consulta, la questione di legittimità costituzionalità riguardante il combinato disposto degli articoli 4, e art. 5, comma 2, lett. g), e comma 8, d.lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, con riferimento agli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione.

Tale combinato disposto, ha evidenziato il Collegio, determina un automatismo normativo tra la perdita del requisito di onorabilità in applicazione di ogni sanzione penale grave, comunque comminata, escludendo in radice qualsiasi possibilità di valutazione da parte dell’amministrazione circa la tipologia di infrazione compiuta o l’entità della sanzione subita o qualsiasi altro elemento rilevante (elemento psicologico del reato, successiva estinzione della pena, depenalizzazione del reato, etc.). In tale ipotesi, dunque, il giudizio sugli interessi, pubblici e privati, in gioco e sul bilanciamento degli stessi è già stato fatto, una volta e per tutte, astrattamente dal legislatore che ha imposto un’attività rigidamente vincolata all’Amministrazione in punto di verifica della permanenza del suddetto requisito di onorabilità.

Sennonché, ad avviso della Sezione, tale automatismo non sembra conforme alla previsione dell’articolo 3 della Costituzione, in tema di ragionevolezza e proporzionalità.

Invero, occorre ricordare che, come ha statuito la Corte Costituzionale in altri settori dell’ordinamento, gli automatismi disposti dal legislatore devono rispecchiare un ragionevole bilanciamento tra tutti gli interessi e i diritti di rilievo costituzionale coinvolti e devono conseguentemente essere censurate quelle disposizioni legislative che incidano in modo sproporzionato e irragionevole sui diritti fondamentali.

Nel caso di specie, ha proseguito il Collegio, la libertà di iniziativa economica privata, protetta dalla Costituzione e richiamata anche dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), può essere agevolmente configurata quale diritto fondamentale del cittadino, anche nella prospettiva dinamica di strumento per la concreta manifestazione della propria personalità, da un lato, e di crescita e sviluppo sociale ed economico della società, dall’altro. Ciò posto, ha spiegato il Collegio, tale diritto resterebbe definitivamente e inesorabilmente compromesso, sotto il profilo della perdita irrevocabile del requisito della onorabilità, dalla sussistenza di una qualsiasi sanzione penale anche minima.

Ciò rileva anche sotto il profilo della proporzionalità, dal momento che, proprio quell’effetto interamente automatico della misura/sanzione amministrativa di revoca dell’iscrizione o cancellazione dall’albo, priva di qualsiasi possibile graduazione automatica, finisce con il ricollegare una conseguenza irreversibile ad una misura che, in quanto penale e dunque punitiva, è necessariamente temporanea o addirittura ha natura pecuniaria.

La Sezione ha altresì richiamato l’attenzione sulla necessità di tenere in considerazione le ultime novità normative in materia previdenziale con il quale è stata disposta la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi. Ciò dimostra che anche per il legislatore sussiste una graduazione tra sanzioni diverse (penali e ammnistrative) a seconda del tipo e dell’entità dell’illecito, frutto di un giudizio astratto che cerca un equilibrato bilanciamento tra valori opposti che, nel caso esaminato dal Collegio, risulta del tutto assente, posto che qualsiasi sanzione in materia previdenziale, di qualsiasi natura ed entità, comporta automaticamente il ritiro dell’autorizzazione.

Tale automatismo, a parere del Collegio, potrebbe determinare, in via di fatto, una parimenti inammissibile violazione dell’articolo 24 della Costituzione, che predica il diritto di difesa e di agire in giudizio del cittadino per la tutela di un proprio diritto o interesse, e dell’articolo 113 (in tema di sindacato sugli atti della pubblica amministrazione).

Solo formalmente, infatti, in una situazione del genere può ammettersi l’esistenza della facoltà di agire in giudizio e di sindacare un atto dell’amministrazione laddove, in concreto, tali facoltà sono del tutto assenti o irragionevolmente limitate alla sola presa d’atto formale dell’avvenuto riscontro da parte dell’amministrazione dell’esistenza di una condanna penale, senza alcuna possibilità di valutazione in concreto della sua rilevanza ai fini della persistenza dell’iscrizione all’albo o della effettiva ricorrenza di un pregiudizio o di un pericolo per l’interesse pubblico derivante dall’esistenza di quella sentenza.

Da ultimo la Sezione ha altresì evidenziato che il par. 3, dell’art. 6, del Regolamento CE 21 ottobre 2009, n. 1071, prevede espressamente che il requisito di onorabilità (di cui all’art. 3, par. 1, lett. b) “…non si considera rispettato finché non sia adottata una misura di riabilitazione o un’altra misura di effetto equivalente a norma delle pertinenti disposizioni nazionali”, il che consente di ritenere l’irragionevolezza di un provvedimento automatico ed irreversibile come quello previsto dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 395 del 2000, essendo appena il caso di aggiungere che non è possibile, ad avviso della Sezione, operare in tal caso un’interpretazione costituzionalmente orientata delle predette disposizioni, spettando esclusivamente al legislatore l’individuazione e la previsione concreta delle adeguate, proporzionate e ragionevole misure sanzionatorie amministrative conseguenti a pronunce di condanne penale incidenti sul requisito dell’onorabilità ovvero della misure riabilitative o di altre misure di effetto equivalente, anche di natura temporanea.

Per tutte le ragioni evidenziate, la Sezione ha ritenuto di sollevare dinanzi alla Consulta, la questione di legittimità costituzionalità riguardante il combinato disposto degli articoli 4, e art. 5, comma 2, lett. g), e comma 8, d.lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, con riferimento agli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione.

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