CESSIONE DEL QUINTO: in caso di estinzione anticipata diritto del cliente al rimborso delle spese

CESSIONE DEL QUINTO: in caso di estinzione anticipata diritto del cliente al rimborso delle spese

Con la Decisione n. 22178 del 23 ottobre 2018, l’ABF a mezzo del Collegio di Napoli, ha condannato un intermediario finanziario a restituire al proprio cliente l’importo complessivo di € 1.297,36 oltre interessi legali dalla data del reclamo, a titolo di rimborso di costi accessori già sostenuti dal cliente in sede di stipula del contratto di cessione del quinto, stante l’estinzione anticipata del predetto contratto.
cessione del quinto

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La cessione del quinto è una particolare forma di prestito personale, che consente all’intermediario finanziario, a fronte dell’erogazione dell’importo richiesto, di prelevare una quota dello stipendio o della pensione del cliente, che non può superare il valore di 1/5, direttamente dal datore di lavoro o dall’ente previdenziale, a titolo di rimborso delle rate del finanziamento.
Preme evidenziare che, alla concessione del finanziamento in oggetto possono essere connessi una serie di costi accessori di varia tipologia, che entro determinati limiti, devono essere rimborsati al cliente nel caso di estinzione anticipata del contratto.
A tal riguardo, la richiamata Decisione ha il particolare pregio di enucleare compiutamente una serie di principi ormai consolidati in materia, in ragione di una serie di pronunce che hanno affermato il diritto dei clienti ad ottenere dall’intermediario finanziario il rimborso di costi accessori sostenuti alla stipula del contratto di cessione del quinto, in caso di estinzione anticipata.
Tra le voci di costo accessorio relative al contratto di cessione del quinto, occorre distinguere tra i costi up front, ovvero quei costi correlati agli adempimenti preliminari della concessione del finanziamento che, come tali, non sono mai rimborsabili, e i costi recurring, ovvero quegli esborsi connessi alla durata del rapporto, tra cui possono annoverarsi, a titolo esemplificativo, il premio assicurativo relativo alla polizza vita e di impiego, le spese per le comunicazioni periodiche, i costi per l’incasso delle rate di ammortamento, nonché le commissioni di intermediazione per l’attività svolta dall’agente finanziario nel periodo successivo alla stipula del contratto.
In caso di esercizio da parte del cliente della facoltà di estinzione anticipata, questi ha diritto ad ottenere il rimborso dei costi recurring, cioè quei costi accessori anticipati in sede di stipula del contratto, ma mai sostenuti per via dell’estinzione anticipata del contratto medesimo.
Si evidenzia che il diritto dei clienti al rimborso, espressamente riconosciuto dall’art. 125 sexies del TUB in virtù del recepimento dell’art. 8 della Direttiva 87/102/CEE e della Direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008, è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale a decorre dalla data di estinzione anticipata del finanziamento e deve essere esercitato con le seguenti modalità.
In primo luogo, è necessario che il cliente invii reclamo formale all’intermediario finanziario con il quale ha stipulato il contratto di cessione del quinto, al fine di tentare bonariamente il recupero delle somme spettanti in ragione dell’estinzione anticipata del contratto. Qualora nel termine di 30 giorni dal recepimento del reclamo l’intermediario finanziario non abbia fornito riscontro, ovvero lo abbia riscontrato negativamente, il cliente leso nel suo diritto avrà la facoltà di ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario, o di instaurare un giudizio civile dinnanzi all’autorità competente.
A tal riguardo, stante la specificità della materia, è certamente consigliabile ai soggetti lesi da tali illeciti affidarsi a professionisti altamente specializzati nel settore bancario e finanziario che, al pari dello scrivente studio, possano assisterli e consigliarli sia nella fase stragiudiziale di analisi del contratto di cessione del quinto, sia nella successiva ed eventuale fase della controversia con l’intermediario finanziario, ciò al fine di meglio tutelare il riconosciuto diritto al rimborso dei costi accessori recurring, spettanti in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

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